Art. 2.

      1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non può essere rieletto.
      L'elezione è indetta dal Presidente della Camera dei deputati e si svolge nei trenta giorni anteriori alla scadenza del termine. Qualora il procedimento elettorale non possa concludersi entro la data di scadenza del mandato in corso, sono prorogati i poteri del Presidente in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente.
      In caso di morte, di dimissioni o di impedimento permanente, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica si svolge entro sessanta giorni che decorrono dall'evento, o dalla data in cui le dimissioni sono comunicate al Presidente della Camera dei deputati o dalla data in cui l'impedimento

 

Pag. 5

permanente è dichiarato concordemente dai Presidenti delle Camere».

      2. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è abrogato.